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TITOLO DI CREDITO- ASSEGNO BANCARIO |
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Scritto da Simona
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Giovedì 18 Febbraio 2010 19:15 |
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L'astrattezza cartolare che connota l'assegno bancario, costituisce una qualità di tale titolo di credito, rilevante rispetto alla sua circolazione ed alle eccezioni opponibili dal debitore al portatore, ma non esclude che la dazione di un assegno costituisca, ai fini della prova per presunzioni, un fatto noto, idoneo a rappresentare un trasferimento di ricchezza dall'emittente al prenditore, da cui è consentito desumere, nel giudizio di merito, il fatto ignoto dedotto da una delle parti del processo.
(principio affermato dalla Suprema Corte, con riguardo all'assoggettamento ad IVA, dei compensi relativi ad un rapporto di lavoro autonomo non dichiarato dal contribuente).
Cass. Civ. Sez. Tributaria, 29/07/2009, n. 17574 |
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Scritto da Simona
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Giovedì 18 Febbraio 2010 19:10 |
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Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità, il principio giusto il quale nella determinazione induttiva del reddito imponibile -ex art. 39 D.P.R. n. 600/73- l'adozione delle percentuali di ricarico nella media del settore, costituisce un valore di natura statistica e può assumere valenza di regola di esperienza.
Conseguentemente, dal punto di vista probatorio, le stesse devono ritenersi alla stregua di indizio, non potendo integrare, un fatto noto, nè essere utilizzate per giustificare l'applicazione di presunzioni ed in assenza di altri elementi, le percentuali risultano perciò inidonee a fondare la rettifica.
Cass. Civ., Sez. Tributaria, 06/08/2009, N.18020 |
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Scritto da Simona
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Giovedì 18 Febbraio 2010 19:04 |
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In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta all'Amministrazione finanziaria, dimostrare i fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell'esistenza di un maggior reddito, mentre, è onere del contribuente, il quale intenda contestare la capacità dimostrativa di quei fatti, oppure sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, dimostrare a sua volta gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano.
Così Cass. Civile, Sez. Tributaria, 11.06.2009, n. 13509 |
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