| Decreto ingiuntivo esecutivo - interessi anatocistici |
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| Scritto da Savari |
| Venerdì 27 Marzo 2009 01:00 |
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Il Tribunale Civile di Catanzaro, Sez. Distaccata di Chiaravalle C.le, nella persona del Giudice Dott. Livio Sabatini, nella sentenza n. 1107/07, emessa nella causa avente ad oggetto la ripetizione di indebito realtiva ad interessi anatocistici, dichiarava l'inammissibilità delle richieste di parte attrice, volte alla restituzione delle somme corrisposte ad un Istituto di credito, a causa dell'applicazione di interessi anatocistici. L'inammissibilità della domanda, dipendeva dal fatto che sulle questioni introdotte si era formato un accertartamento giudiziario non più impugnabile (artt. 2909c.c e 324 c.p.c.), e ciò in quanto il credito vantato dalla banca era stato posto a base di un decreto ingiuntivo opposto, l'opposizione era stata rigettata e così proposto appello, anche tale grado di giudizio veniva respinto ed a ciò non seguiva alcuna impugnazione, motivo per cui, la sentenza passava in giudicato rendendo pertanto esecutivo il decreto ingiuntivo posto all'origine. Pertanto la doglianza relativa alla capitalizzazione trimestrale, oggetto di censura nel giudizio de quo, era coperta ormai, dalla formazione del giudicato, sul principio consolidato che "il giudicato non copre solo quanto esplicitamente dedotto ma anche tutto ciò che ha rappresentato la premessa logico - giuridica della decisione" (v. da ultimo Cass. 20.04.2007, n. 9486; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628). |


