|
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO |
|
|
|
|
Scritto da Simona
|
|
Giovedì 18 Febbraio 2010 19:22 |
|
L'opposizione a decreto ingiutivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere l'illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, instaura comunque, un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta, che assume veste di domanda del decreto di ingiunzione e il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa, pronuncia alla quale accede quella sulle spese, che è regolata dai principi di cui agli artt. 91 e seg. del c.p.c.
Ne deriva che nel caso in cui l'opponente risulti vittorioso, in ordine alla dedotta illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, ma resti soccombente nel merito, potrà essere condannato alle spese del giudizio, fatte salve però quelle della fase sommaria.
Cass. Civ. Sez. II, 10.09.2009, n. 19560 |
|
Decreto ingiuntivo esecutivo - interessi anatocistici |
|
|
|
|
Scritto da Savari
|
|
Venerdì 27 Marzo 2009 01:00 |
|
Il Tribunale Civile di Catanzaro, Sez. Distaccata di Chiaravalle C.le, nella persona del Giudice Dott. Livio Sabatini, nella sentenza n. 1107/07, emessa nella causa avente ad oggetto la ripetizione di indebito realtiva ad interessi anatocistici, dichiarava l'inammissibilità delle richieste di parte attrice, volte alla restituzione delle somme corrisposte ad un Istituto di credito, a causa dell'applicazione di interessi anatocistici.
L'inammissibilità della domanda, dipendeva dal fatto che sulle questioni introdotte si era formato un accertartamento giudiziario non più impugnabile (artt. 2909c.c e 324 c.p.c.), e ciò in quanto il credito vantato dalla banca era stato posto a base di un decreto ingiuntivo opposto, l'opposizione era stata rigettata e così proposto appello, anche tale grado di giudizio veniva respinto ed a ciò non seguiva alcuna impugnazione, motivo per cui, la sentenza passava in giudicato rendendo pertanto esecutivo il decreto ingiuntivo posto all'origine.
Pertanto la doglianza relativa alla capitalizzazione trimestrale, oggetto di censura nel giudizio de quo, era coperta ormai, dalla formazione del giudicato, sul principio consolidato che "il giudicato non copre solo quanto esplicitamente dedotto ma anche tutto ciò che ha rappresentato la premessa logico - giuridica della decisione" (v. da ultimo Cass. 20.04.2007, n. 9486; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628). |
|
Passaggio e atto di tolleranza |
|
|
|
|
Scritto da Savari
|
|
Venerdì 27 Marzo 2009 01:00 |
|
Con ordinanza del 24.02.2009, il Giudice monocratico del Tribunale Civile di Catanzaro, Sez. Distaccata di Chiaravalle C.le, Dott. L. Sabitini, ha affermato che non sussiste spoglio del passaggio veicolare e pedonale, qualora il predetto passaggio sia avvenuto per mezzo di una autorizzazione concessa ex art. 1144 c.c., espressa, perdurata e reiterante.
La vicenda de quo, trae origine da un ricorso per reintegra nel possesso, esperito da un signora che lamentava l'impossibilità ad esercitare il passaggio pedonale e veicolare, a causa della apposizione di un paletto in ferro e di una sbarra telecomandata, su una stradella che dipartendosi dalla via pubblica, la conduceva alla propria abitazione; il passaggio era stato esercitato per oltre venti anni, a parere della stessa.
Invero, in corso di causa, i legittimi proprietari della strada, riuscirono a dimostrare la non sussistenza di una situazione di possesso in capo alla ricorrente, stante il riconoscimento per iscritto della tolleranza nel passaggio per rapporti di buon vicinato. |
|