| Oneri concessori |
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| Scritto da Savari |
| Venerdì 27 Marzo 2009 01:00 |
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Con ordinanza n.201/09, il TAR CALABRIA Catanzaro Sez. I^, ha accolto "la domanda di sospensione cautelare" , formulata da una concessionaria catanzarese, avverso il provvedimento di diniego, adottato dal competente Ufficio Tecnico del Comune di Catanzaro, con cui viene statuito che l'art. 21 della Legge Regionale n. 7/06 ove leggesi:" la superficie di vendita degli esercizi commerciali appartenenti al settore non alimentare, che hanno ad oggetto esclusivo, la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili, a consegna differita (...) è computata nella misura di 1/10 della superficie di vendita (...)", non può trovare applicazione nella determinazione degli oneri concessori. Il testo integrale dell'ordinanza, può essere reperito sul sito www.giustizia-amministrativa.it |


