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Concessione edilizia- decadenza |
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Scritto da Simona
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Giovedì 18 Febbraio 2010 18:33 |
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I fatti sopravvenuti di cui all'art. 4, comma 4, L.n. 10/77, non hanno un rilievo automatico, ma costituiscono oggetto di valutazione in sede amministrativa quando l'interessato proponga una domanda di proroga, il cui accoglimento è indefettibile purchè non vi sia la pronuncia di decadenza. La perdita di efficacia della concessione edilizia per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti deve essere accertata con un atto di natura ricognitiva avente effetti ex tunc e quindi, deve essere formalmente dichiarata, anche ai fini del contraddittorio con il privato circa l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, legittimanti la declatoria di decadenza. E' inammissibile la domanda di accertamento della decadenza della concessione edilizia, in relazione alla quale, l'interessato può solo sollecitare l'esercizio del relativo potere da parte del Comune, mediante apposita istanza ad agire e, in caso di inerzia, con lo strumento del silenzio rifiuto. TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, n. 1116/09
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