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Concessione edilizia- decadenza |
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Scritto da Simona
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Giovedì 18 Febbraio 2010 19:33 |
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I fatti sopravvenuti di cui all'art. 4, comma 4, L.n. 10/77, non hanno un rilievo automatico, ma costituiscono oggetto di valutazione in sede amministrativa quando l'interessato proponga una domanda di proroga, il cui accoglimento è indefettibile purchè non vi sia la pronuncia di decadenza.
La perdita di efficacia della concessione edilizia per mancato inizio o ultimazione dei lavori nei termini prescritti deve essere accertata con un atto di natura ricognitiva avente effetti ex tunc e quindi, deve essere formalmente dichiarata, anche ai fini del contraddittorio con il privato circa l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, legittimanti la declatoria di decadenza.
E' inammissibile la domanda di accertamento della decadenza della concessione edilizia, in relazione alla quale, l'interessato può solo sollecitare l'esercizio del relativo potere da parte del Comune, mediante apposita istanza ad agire e, in caso di inerzia, con lo strumento del silenzio rifiuto.
TAR Calabria Catanzaro, Sez. I, n. 1116/09 |
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ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' |
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Scritto da Simona
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Giovedì 18 Febbraio 2010 19:26 |
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Il provvedimento di acquisizione disciplinato dall'art. 43 del D.P.R. n. 327/01, ha un'effettiva valenza espropriativa e assorbe in sè, sia la dichiarazione di pubblica utilità, che il decreto di esproprio e, quindi, sintetizza uno actulo svolgimento dell'intero procedimento, in presenza dei presupposti di legge che devono essere valutati in maniera estremamente analitica dall'amministrazione nell'esercizio del proprio potere discrezionale.
Cons. Stato, Sez. IV, n. 7746/09 |
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OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO |
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Scritto da Simona
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Giovedì 18 Febbraio 2010 19:22 |
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L'opposizione a decreto ingiutivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere l'illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, instaura comunque, un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta, che assume veste di domanda del decreto di ingiunzione e il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa, pronuncia alla quale accede quella sulle spese, che è regolata dai principi di cui agli artt. 91 e seg. del c.p.c.
Ne deriva che nel caso in cui l'opponente risulti vittorioso, in ordine alla dedotta illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, ma resti soccombente nel merito, potrà essere condannato alle spese del giudizio, fatte salve però quelle della fase sommaria.
Cass. Civ. Sez. II, 10.09.2009, n. 19560 |
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